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"Tra vent’anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Esplorate, sognate." (M.Twain)

[#liberalizziamoilfuturo] 15 emendamenti bipartisan per realizzare la ‘rivoluzione digitale’

Agenda Digitale: Associazioni ed Imprese chiedono “Riforme Subito” a Cabina di Regia di Profumo e Passera

Roma, 9 febbraio 2012

Dieci tra le maggiori associazioni del settore digitale e telecomunicazioni e che rappresentano imprese, consumatori e diritti dei cittadini hanno inviato alla Cabina di Regia sui temi dell’Agenda Digitale, che si instaura oggi, una serie di richieste di riforme da approvare subito all’interno del decreto liberalizzazioni.

L’Italia ha bisogno di uno shock digitale per far ripartire l’economia ed innovare” – si legge nella lettera – “Il contributo al PIL del settore Internet in Italia è il 2%, in Inghilterra il 7%. Anni di annunci da parte dei precedenti governi hanno esasperato un settore che ha bisogno di segnali forti dal governo. È giusto che l’Italia si doti una cabina di Regia che sappia dare una visione generale e un piano industriale e infrastrutturale al mercato digitale e delle telecomunicazioni nel nostro paese. Ma allo stesso tempo non c’e’ alcun motivo per non approvare subito alcune puntuali ma decisive riforme per sbloccare il mercato digitale e l’innovazione“.

Tra le proposte di riforma, che sono state sottoscritte in queste ore da uno schieramento trasversale di parlamentari, vi sono una delega al governo per la riforma del diritto d’autore nel rispetto dei diritti degli utenti, l’abolizione del monopolio e del bollino SIAE, l’obbligo di apertura dei dati pubblici anche per uso commerciale per favorire imprese innovative, l’abbattimento delle tasse ai piccoli imprenditori del settore della banda larga, l’apertura degli archivi digitali delle biblioteche e la liberalizzazione degli sconti sui libri e l’abbattimento dell’IVA sugli ebook. Incluse nel pacchetto anche una proposta per la nuova asta delle frequenze, una riforma dell’istituto della class action, norme che vietano finestre di distribuzione e accordi sulla diffusione dei contenuti troppo vincolanti, il libero utilizzo delle frequenze su suolo privato e la preferenza del Software Libero nella pubblica amministrazione.

Il pacchetto di proposte è stato elaborato da Agorà Digitale, Articolo 21, Associazione Italiana Internet Provider, Associazione Italiana per l’Open Government, Assoprovider, Altroconsumo, Istituto per le Politiche dell’Innovazione, Libertiamo, Stati Generali dell’Innovazione e lo Studio Legale Sarzana.

Tra i 15 emendamenti (qui il testo integrale) trovate anche la mia proposta sulla libertà di praticare sconti su libri e eBook.

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Emendamento n. 2

Dopo l’articolo 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 39 bis:

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli n. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio o esclusivamente on-line, per quanto concerne il settore dell’editoria, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l’entità delle riduzioni”.

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La prima bozza del Decreto-Liberalizzazioni voluto dal Governo Monti, con una scelta apparsa come coraggiosa e lungimirante, aveva deciso di permettere in piena autonomia – alle aziende – la scelta del periodo, della durata e della quantificazione di eventuali sconti o riduzioni del prezzo.

In particolare, all’art. 2, c°1, si prevedeva tale possibilità per tutte le attività commerciali (anche al dettaglio) e per qualsiasi settore merceologico.

Purtroppo, nel testo definitivo del decreto, questa norma è completamente sparita.

Limitando con questo emendamento la questione al settore della vendita dei libri (da considerarsi come ampia categoria che includa sia i libri cartacei sia i libri digitali [eBooks]), si ricorda come, in conseguenza dell‟entrata in vigore della c.d. „Legge Levi‟ approvata il 20 luglio 2011, a tutti i venditori (dai piccoli librai, alla grande distribuzione, agli store on-line) è stato posto un tetto massimo pari al 15% per quanto riguarda gli sconti che questi soggetti possono applicare sul prezzo di copertina.

La „Legge Levi‟ era nata, secondo i suoi firmatari, con l‟intento di “contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell’informazione”.

E’ palese come, una simile limitazione, abbia invece affossato ancor più dell’ordinario (gli italiani non sono mai stati considerati „grandi lettori‟ e la crisi economica sicuramente non ha aiutato a superare questo limite) il mercato dei libri.

L’arrivo nel 2011 del gigante dell‟e-commerce Amazon e il proliferare degli store di vendita esclusivamente on-line, avevano fatto ben sperare per quanto riguarda il risollevamento di questo importante mercato e i primi dati di vendite, supportati da ottimi e „liberi‟ sconti, erano molto incoraggianti.

Chiaramente con l’entrata in vigore della „Legge Levi‟ (subito denominata „Legge Anti-Amazon‟) gli sconti si sono dovuti ridurre per tutti, con la conseguenza che – soprattutto in questo periodo di crisi economica – da settembre in poi si sono venduti meno libri, con gravi danni per tutto il comparto editoriale.

Serve una normativa che permetta la libertà nella scelta del periodo e nella quantificazione degli sconti; serve una piccola rivoluzione per tutto il settore dell’editoria (tradizionale e digitale) che porti grandi benefici soprattutto ai consumatori finali.

[Articolo su key4biz.it]

[Agorà Digitale] Nuovo sistema di censura per Twitter. Intervista a Marco Giacomello.

Twitter ha annunciato un nuovo sistema di censura di contenuti. In Rete si è acceso un dibattito tra chi contesta la decisione del colosso americano e chi lo difende. Dopo aver intervistato Stefano Quintarelli esperto di nuove tecnologie e direttore dell’Area Digital del Gruppo 24 Ore, sentiamo ora il parere di Marco Giacomello, esperto del Team Legale – Area Digital Copyright di Agorà Digitale.

Cosa cambia con le nuove regole di cui Twitter si doterà? Molti dicono che Twitter già censurava contenuti e il nuovo sistema permette di limitare gli effetti di questa censura?

Twitter ha annunciato, in maniera abbastanza trasparente, che risponderà in maniera positiva alle richieste dei singoli paesi in merito alla censura dei tweets considerati illegali per le leggi di quello specifico Stato. La decisione ha scatenato un grande dibattito sulla rete e moltissima confusione.

Non sarà una vera e propria rimozione totale, in quanto il nuovo sistema di filtraggio di Twitter funzionerà in base alla provenienza geografica del singolo account, e segnalerà a tutti gli utenti se e quando un certo tweet verrà censurato per violazione della legge delle leggi interne di uno Stato.

Facciamo un semplice esempio:

- un qualunque account twitter registrato come ‘italiano’ segnala una notizia;
- il contenuto di questo tweet viene ritenuto in violazione delle norme sul diritto d’autore italiano e viene segnalato a Twitter;
- a seguito di questa ‘valida segnalazione’ (qui si potrà poi discutere sui requisiti che vadano a rappresentarla) il tweet viene segnato come rimosso per violazione delle leggi italiane;
- le tweet line degli utenti registrati come ‘italiani’ non vedono più il contenuto del tweet, ma solo la segnalazione della rimozione;
- lo stesso tweet rimane però visibile integralmente in TUTTO il resto del mondo.

Tutto ciò non ha nulla di nuovo. Twitter sino ad oggi ha già censurato circa 4000 tweets (qui si può trovare il dettaglio dei tweets rimossi e le relative richieste e motivazioni) al fine di rispettare la normativa sul copyright vigente in America (il DMCA) – quindi la comunicazione del social network (attenzione questo NON è al momento un vero e proprio update della policy aziendale) non cambia granché la situazione, la rende solo più evidente e palese a tutti.

Di questa situazione (già esistente da tempo) quasi nessuno ne aveva parlato; quasi nessuno considera inoltre come ora Twitter può segnalare pubblicamente ai propri utenti che vi sono delle ‘pressioni’ da parte dei governi, affinché le proprie leggi (giuste o sbagliate che siano) vengano rispettate.

Come si conciliano i parametri politico-culturali dei diversi paesi in cui è presente Twitter con i diritti di libertà d’informaizione sanciti a livello internazionale?

Sicuramente la soluzione di filtraggio geolocalizzato attuata da Twitter (per non parlare dei meccanismi di censura previsti da Google in determinati paesi c.d. ‘delicati’) è una soluzione, NON la soluzione perfetta.

Rimane comunque una scelta che permette ad una azienda privata e totalmente dedita al profit, di garantire una certa libertà di espressione ai propri utenti (seppur alle volte limitata o meglio rispettosa delle singole leggi nazionali) piuttosto che essere soggetta all’oscuramento totale della piattaforma in quei Paesi dove gli utenti violano ripetutamente le normative interne.

È chiaro come in alcuni Paesi esistano legislazioni che limitano moltissimo la libertà d’informazione, ma NON è il compito di aziende private e profit come Twitter, far rispettare la libertà di informazione laddove questa non viene concessa.

Tanto più che con un semplice escamotage (basta cambiare il paese di registrazione dell’account), tale ‘censura’ può essere facilmente aggirata, diffondendo i propri messaggi liberamente.

Quindi Twitter da una parte renderà pubbliche nel mondo le censure che opera, ma dall’altro potrà operare anche in quei paesi dove non c’è libertà d’informazione. A questo punto la domanda è: meglio che Twitter venga bloccato nei paesi autoritari, o che vi possa operare anche se censurando alcuni contenuti?

Personalmente ritengo Twitter UNO degli strumenti presenti sul web per diffondere informazioni e notizie. Non è l’unico e non è perfetto, ma ha aiutato e aiuterà le persone ad informarsi di più e meglio.

Preferisco un sistema che mi aiuti a diffondere il mio pensiero in tutto il mondo censurandomi eventualmente in maniera parziale (se sto violando qualche legge – ripeto buona o cattiva che sia sempre legge rimane, Internet non è un mondo a parte), rispetto alla sua chiusura totale.

Ritieni che Twitter debba fare un passo indietro, rivedendo la sua posizione. Se sì, come?

A mio avviso Twitter è stato abbastanza trasparente con i propri utenti, ora servono ancora più informazioni. Ad esempio:

- chi potrà segnalare e richiedere la censura di un determinato tweets?
- la censura sarà preventiva o successiva?
- in caso di rivolte e di mancanza di un governo stabile (vedi i recenti avvenimenti in Africa), come si comporterà Twitter?

Insomma Twitter ha intrapreso la strada della trasparenza; ora deve far capire meglio il sistema di filtraggio. Se le cose rimarranno invece allo stato attuale, saremo tutti liberi di prendere e cambiare social network o metodo di diffusione delle nostre notizie.

Non santifichiamo e non demonizziamolo Twitter; consideriamolo per quello che è: un semplice strumento privato e commerciale.

[Intervista pubblicata sul sito di Agorà Digitale]

Copyright vs Privacy: un panopticon digitale?

Come si deve comportare la legge? Quale interesse deve prevalere?

Internet voleva essere una zona libera, la legge doveva rimanere fuori..si diceva che se il Governo non l’avesse regolamentata avrebbe funzionato meglio.

Dichiarazione di Indipendenza del Ciberspazio” di J.P. Barlow:

“[G]overni del mondo industriale, voi stanchi giganti di uomini e acciaio, io vengo dal Ciberspazio, la nuova dimora della mente. In nome del futuro, chiedo a voi del passato di lasciarmi in pace. Non siete benvenuti tra noi. Non avete alcuna sovranità sui luoghi in cui ci ritroviamo. Non abbiamo alcun governo eletto, né siamo propensi ad averne uno, pertanto mi rivolgo a voi senza maggiore autorità di quella con cui la libertà stessa sempre si esprime. Io dichiaro che lo spazio sociale globale che stiamo edificando sia naturalmente indipendente dalla tirannide che voi cercate di imporci. Non avete alcun diritto morale di governarci né possedete alcun metodo di imposizione di cui dovremmo avere reale motivo di temere” .

Il concetto di “Net Neutrality”, inteso come quel principio secondo il quale tutti gli utenti di Internet dovrebbero essere uguali e trattati allo stesso modo, è ampiamente condivisibile.

E’ però incontestabile che la rete Internet ha cambiato il modo in cui le informazioni, i film, la musica e i software sono distribuiti..e di conseguenza anche il modo in cui gli utenti possono violare il copyright di tali opere.

In contrapposizione alla visione libertaria della regolamentazione di Internet, esiste quell’approccio autoritario che prevede censura delle informazioni, discriminazione degli utenti, limitazione all’utilizzo di social network in determinati ambienti pubblici o lavorativi, utilizzo di M.T.P. per individuare gli utenti della rete, ed organismi pubblici o privati ai quali delegare compiti di investigazione, anche preventiva, del traffico web.

Un compromesso tra queste due opposte visioni è però necessario. Le leggi sono indispensabili per mantenere un certo ordine anche nel mondo virtuale, ma le libertà non possono essere limitate in maniera arbitraria, soprattutto se in questo modo si permette ai titolari di copyright intrusioni eccessive nella vita privata degli utenti della rete in nome di pretese violazioni di tali diritti.

Pericoloso sarebbe però garantire anonimato perfetto a questi utenti, in quanto sebbene questo possa essere essenziale per la libertà di espressione, permette al tempo stesso di avere una sorta di impunità nelle azioni, il c.d. lato oscuro dell’anonimato:

“[F]inché un uomo resta in un villaggio di campagna, la sua condotta può essere sorvegliata, e può essere costretto egli stesso a sorvegliarla. In questa situazione, e solo in questa situazione, può avere ciò che viene definita una reputazione da perdere. Ma non appena va in una grande città, sprofonda nell’oscurità e nella malvagità. La sua condotta non viene osservata e accudita da nessuno, e perciò è probabile che la trascuri egli stesso, e che si abbandoni a ogni bassa dissolutezza e ai vizi” .

In questa analisi – quel genio di Adam Smith - osserva come gli individui si comportino in maniera differente se possono farlo in modo completamente anonimo; in una grande città, come la rete Internet, le persone diventano un volto nella folla e raggiungono un livello di anonimato che li induce ad essere meno responsabili della propria condotta.

E proprio grazie all’anonimato che Internet offre, le persone si sentono libere di guardare in streaming o scaricare file protetti da copyright senza nessun rimorso, cosa che NON farebbero mai se le loro generalità fossero pubbliche.

Il problema è che il termine anonimato in realtà nel mondo del web NON può esistere, tutto e tutti sono tracciabili: la tecnologia permette ogni cosa, MA allo stesso tempo ci rende visibili.

Negli ultimi anni crescente è l’impiego delle tecnologie per tenere sotto controllo le attività che si compiono in rete, un fenomeno che alcuni studiosi hanno identificato come una versione digitale del panopticon di Jeremy Bentham.

Nella sua versione tradizionale, l’idea alla base del panopticon è quella di un carcere dove – grazie alla forma radiocentrica dell’edificio, unita ad alcuni accorgimenti architettonici e tecnologici – un guardiano unico può osservare tutti i prigionieri in ogni momento.

Quest’ultimi NON devono essere in grado di stabilire se sono o meno osservati, causando in loro la percezione di un controllo continuo da parte del guardiano e portandoli all’osservanza costante delle regole, come se fossero SEMPRE osservati.

Secondo Bentham questo è un nuovo modo per ottenere potere della mente sulla mentemodellando il nostro comportamento e finendo con l’agire sempre e comunque come se si fosse osservati.

La memoria della società digitale globale odierna è qualcosa che può causare danni enormi rispetto al panopticon, poiché TUTTO quello che diciamo e facciamo sul web viene memorizzato, moltiplicato innumerevoli volte, e reso accessibile da chiunque nel futuro.

La conseguenza di tutto ciò dovrebbe essere un panopticon che tiene sotto controllo, un guardiano che NON si vede MA che osserva sempre e che limita alcune attività.

Questo ha un effetto positivo e uno negativo: il primo in quanto avendo la percezione di essere controllati, teoricamente ci si dovrebbe limitare nel compiere attività illegali o contrarie ai valori morali; il secondo effetto potrebbe farci però diventare ipercauti nell’esprimere le nostre opinionilimitando così indirettamente la libertà d’espressione.

Iniziamo assieme ad analizzare le possibili soluzioni…

 

eBook: condivisione in rete, DRM e licenze Creative Commons

Libro cartaceo e eBook hanno caratteristiche strutturali differenti tra loro; diversa è l’ideazione, la creazione, la conversione, la pubblicazione e la distribuzione di un libro digitale rispetto al suo corrispettivo cartaceo:

- geolocalizzazione delle vendite, diverso formato elettronico di vendita, possibilità di autopubblicazione diretta da parte degli autori, conversione del file digitale in formato eBook, integrazione del libro digitale con link, musica e video (possibilità questa prevista dal nuovo formato ePub3 o HTML 5), enchanched books, applicazioni create appositamente per un singolo libro e rilasciate per particolari device di lettura (Kindle, iPad, Galaxy, ecc.), stampa in modalità print-on-demand, noleggio o prestito degli eBooks, esperienze di social reading.

Tutte queste funzioni permesse dai libri digitali necessitano di regole precise e nuove, le quali devono essere redatte sfruttando una visione lungimirante e attenta ai segnali che la società fornisce.

È chiaro come in un momento di transizione come quello attuale tra carta e digitale, il modello precedente e quello che segue si sovrappongono, facendo sì che NON sia chiara la direzione da seguire, anche e soprattutto nel mondo del diritto positivo e della contrattualistica.

È forse banale da affermare, ma in questo momento nel mondo dell’editoria si deve discutere non solo del “contenuto” dei libri ma anche del “contenitore” (cioè lo strumento attraverso il quale si fruisce del libro digitale e il contorno di regole che lo circonda).

Tutto ciò deve portare a concessioni, innovazioni e discipline chiare, considerando come nell’era che stiamo vivendo l’informazione non è più posseduta materialmente, ma è un qualcosa di diverso e di astratto, riproponibile tra l’altro attraverso nuove forme dotate di autonomia propria.

I libri digitali diventano inoltre parte del corpus di conoscenza umana, in quanto venendo indicizzati dai motori di ricerca e di conseguenza replicati centinaia, migliaia o milioni di volte – diventano fruibili da chiunque, ovunque e per sempre (profilo che il diritto positivo e i contratti attuali spesso trascurano).

Si consideri inoltre come i bassi costi della distribuzione in rete e la facilità della comunicazione on-line, permettano a chiunque di pubblicare un testo – individui talvolta animati da motivazioni non solo pecuniarie ma di pura condivisione e diffusione della conoscenza.

In questi casi debbono entrare in gioco set di licenze (v. Creative Commons) che permettano di diffondere i propri scritti mantenendo un livello di controllo e di tutela variabile a seconda dei desideri dell’autore/editore.

Ulteriore errore che il mondo editoriale sta commettendo in questi anni è quello del modo attraverso il quale sta affrontando il passaggio dall’analogico al digitale. L’esperienza della musica e degli MP3 non sembra aver insegnato nulla a multinazionali e grandi lobby di editori.

L’approccio conservativo/protettivo messo in pratica dalle major culturali che, con la diffusione della musica digitale e il relativo terrore di perdere il controllo su ciò che veniva venduto e scambiato, avevano cercato di chiudere e proteggere totalmente ciò che vendevano attraverso le misure di protezione tecnologica (previste dall’art. 102-quater della legge sul diritto d’autore) si è dimostrato in larga misura fallimentare.

In particolare, l’utilizzo di lucchetti digitali (DRM), ha portato alla nascita e allo sviluppo del fenomeno della pirateria informatica ed allo scambio illegale attraverso i circuiti di file sharing della musica digitale.

Il sistema dei DRM permette un controllo di tipo accentrato, totale, relativo alla singola parolasuonoimmagine (anche se mancanti del connotato della originalità), presumibilmente senza scadenza e rivolto ad una serie non determinata di soggetti – creando così una sorta di proprietà assoluta sull’informazione.

L’effetto di tutto ciò è stato quello di causare enormi difficoltà all’industria della musica, senza ottenere il benché minimo beneficio: oggi quasi tutti scaricano la musica in formato MP3 dal web senza pagarla (senza addentrarsi poi nel campo della pirateria cinematografica), con la conseguenza che il diritto d’autore viene palesemente e continuamente violato.

Testo tratto dal mio capitolo del libro “La lettura digitale e il web” [Ledizioni 2011]

Qui e qui i post precedenti della serie ‘Diritto d’Autore e Editoria Digitale’ -

Lo stato dell’arte del diritto sull’editoria digitale: occhio..cambia il ‘contenitore’!

Credit [Flickr - CC BY 2.0]

Il mondo dell’editoria sta attraversando in questi anni il cambiamento più rilevante dall’invenzione della stampa a caratteri mobili di Johann Gutenberg (XV secolo). L’avvento del digitale anche in questo settore – considerato intoccabile sino a pochi anni fa – sta rivoluzionando logiche, classificazioni e certezze comuni.

Le modifiche non riguardano solo la tecnica di riproduzione, ma anche le strutture e le forme del supporto con il quale il lettore fruisce delle informazioni.

Internet e le tecnologie dell’informazione hanno così mutato il ruolo che gli attori tradizionali si erano conquistati nel mercato delle informazioni e oggi, chi legge, guarda o ascolta entra in concorrenza con l’autore o l’intermediario creando nuove espressioni culturali in quella che viene definita remix culture.

I singoli individui, da meri fruitori passivi, sono diventati attivi creatori di nuova cultura e conoscenza.

Il fenomeno dei libri digitali (c.d. eBooks), sorto negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni ’90 del secolo scorso, è giunto in Italia solo da pochi anni e le relative quote di mercato (rispetto al tradizionale libro cartaceo) sono ancora molto limitate.

L’analisi delle società dove il fenomeno eBooks si è già sedimentato, hanno però dimostrato come le possibilità offerte dagli eBooks siano enormi ed in grado di modificare abitudini, modelli consolidati e convinzioni del mercato editoriale.

Il mondo del diritto, completamente travolto da queste novità, sta cercando rifugio in categorie dogmatiche e forme di tutela create per il mondo cartaceo off-line, senza tener conto che queste NON sono sempre adattabili tout court al fine di disciplinare fenomeni diversi.

Si deve dunque considerare che è necessario ripartire da zero utilizzando nuove basi e nuove visioni, partendo da concetti come quelli di dematerializzazione e di destatualizzazione.

Il framework giuridico italiano non fa purtroppo eccezione e si dimostra inadeguato e non al passo con i tempi. L’articolato di norme che regola il diritto d’autore nostrano, e di conseguenza anche i contratti editoriali, risale al 1941 (l. 22 aprile 1941, n. 633).

La prima risposta del mondo del diritto alla richiesta degli editori/autori di una disciplina del fenomeno dei libri digitali è stata quella di tentare mere trasposizioni del classico contratto di edizione – disciplinato dagli artt. 118 ss. della l. n. 633/1941 e avente ad oggetto il trasferimento all’editore del diritto di “pubblicare per le stampe” – al nuovo mondo digitale.

L’effetto è stato, ed è attualmente, disastroso. I due “prodotti” (libro cartaceo ed eBook) hanno infatti caratteristiche ontologiche e giuridiche diverse, e cercare di “adattare” un contratto di edizione per le stampe alla pubblicazione di un eBook, vincolandosi alla disciplina all’uopo prevista dalla legge sul diritto d’autore del 1941 è operazione senza senso e giuridicamente pericolosa.

In primis perché l’eBook viene ad esistenza in modo differente dal libro cartaceo – cambiano alcuni dei soggetti della filiera produttiva (v. addetti all’editing digitale, personale specializzato nella conversione del testo nel formato standard degli e-books – il c.d. ePub) e distributiva (v. piattaforme di distribuzione digitali, piattaforme di auto-pubblicazione) – si trasformano e si modificano costi, processi, prospettive e tempi.

Cambia inoltre il concetto di promozione e di marketing dei libri digitali che possono essere condivisi in maniera eguale tra editore ed autore, modificando responsabilità e tutele che il diritto d’autore classico pone nei confronti di chi pubblica un libro cartaceo;

In secondo luogo perché contratti editoriali per la pubblicazione di eBooks mutuati sic et simpliciter dalle logiche che vigono nel mondo della carta possono portare a nullità dello stesso contratto.

Si pensi infatti all’art. 122 della l. n. 633/1941 il quale prevede che:

«il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità dello stesso».

Questa norma prevede che ogni contratto di edizione debba contenere al suo interno una clausola che indichi in maniera specifica il “numero minimo di copie” che dovranno essere stampate a pena di nullità dell’intero contratto di edizione, norma oggettivamente inapplicabile al mondo dei libri digitali, dove nulla viene stampato e tutto rimane in formato digitale.

Altro esempio calzante è dato dall’inapplicabilità del principio di esaurimento del diritto di distribuzione (previsto dall’art. 17 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941) ai libri digitali, in quanto lo stesso non si applica in caso di:

«messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera».

Clausole di analoga natura sono inapplicabili al mondo dell’editoria digitale ed il diritto non può che prenderne atto, ripensando la struttura dei contratti tipici dedicati a questo settore dell’industriale culturale.

Testo tratto dal mio capitolo del libro “La lettura digitale e il web” [Ledizioni 2011].

Qui il primo post della serie ‘Diritto d’Autore e Editoria Digitale’ -

Perchè i contratti autore/editore DEVONO cambiare con l’avvento degli eBooks?

Il settore dell’editoria digitale è in costante crescita a livello mondiale. Se da un lato, tuttavia, la tecnologia dischiude nuove potenzialità – tanto sul piano culturale quanto su quello economico – legate ai libri in formato elettronico (c.d. eBooks), il diritto non appare offrire modelli consolidati per la gestione dei diritti digitali, essendo la vigente normativa ancora fortemente ancorata alla realtà analogica.

L’incerto quadro giuridico di riferimento si pone in tal modo, nel nostro paese, come un concreto ostacolo allo sviluppo di un settore che altrove appare invece già florido, avendo conquistato notevoli quote di mercato.

Adattare norme concepite per i libri in formato cartaceo ad una realtà tecnologica completamente mutata appare per molti versi insoddisfacente.

Occorre così, per un verso, sviluppare un nuovo framework giuridico che consenta il pieno esplicarsi delle potenzialità del settore e, per alto verso, individuare adeguati strumenti tecnologici che – mettendo da parte la per molti versi fallimentare esperienza dei Digital Rights Management (DRM) nel settore musicale – consentano di coniugare la tutela degli interessi economici dei titolari dei diritti con una certo grado di libertà nella circolazione e condivisione della cultura, così da valorizzare a pieno la fondamentale funzione sociale dei libri nell’Economia della conoscenza.

Per quanto riguarda l’editoria digitale e gli eBooks, un primo passo assolutamente necessario DEVE essere quello di predisporre una nuova e diversa formulazione dei contratti tra l’editore e l’autore.

Il perché ve lo racconto nei prossimi giorni…intanto vi lascio con la presentazione realizzata per l’#ebookcamp11!

Testo in parte tratto dal mio capitolo del libro “La lettura digitale e il web” [Ledizioni 2011].

 

Come ‘vendere’ 1000 eBook in 14 ore!

Prendete 11 BooksBlogger, il loro eBook, un hashtag (#ledita) e il sistema di pagamento social PaywithaTweetshakerate il tutto via Twitter e Facebook e aspettate qualche ora!

Il tutto parte con un primo tweet intorno alle ore 10.00 di lunedì 16 gennaio 2012. Seguendo in real time l’hashtag #ledita..la timeline di twitter impazzisce letteralmente..10, 100, 500, 900 persone che scaricano una dopo l’altra il nostro eBook: ‘La lettura digitale e il web‘…pagandolo semplicemente un tweet: 

 La lettura digitale e il web: domani a 3,99 Euro, oggi gratis se paghi con un tweet. #librinnovando #ledita http://bit.ly/vt4CAU“.

Ma NON è ancora finita! Sono da poco passate le 19.00 quando il nostro mitico curatore eFFe (qui trovate la sua lezione su come sedurre con gli eBook)…spara la bomba finale:

L’effetto è inarrestabile, potente, travolgente, appassionato, ardente, incontrollabile…si supera abbondantemente quota 1000 eBook scaricati in 14 ore!!!

 

Un grandissimo successo..grazie davvero a tutti!!! Per tutte le vostre impressioni, critiche, suggerimenti sul nostro eBook..potete lasciarci un commento su www.ledita.it!

[Update] Addio alla ‘Legge Levi’?

L’ultima bozza del ‘Decreto sulle liberalizzazioni‘ presentata dal Governo Monti nei giorni scorsi (riportata oggi dal quotidiano on-line Leggi Oggi e ripresa dall’Avv. Marco Scialdone) all’art. 2, c° 1 – titolato ‘Libertà di praticare sconti‘ – prevede che:

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli art. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l’entità delle riduzioni.

Potrebbe essere questo il colpo deciso per l’abrogazione della “Legge Levi” (la c.d. norma Anti-Amazon) approvata in maniera definitiva dal Senato il 20 luglio e operativa dal 1° settembre 2011. Come vi ricorderete questa norma prevede un limite del 15% su eventuali sconti sul prezzo dei libri (anche on-line). Qui potete trovare l’intervista che KindleItalia.com aveva realizzato all’On. Ricardo Franco Levi (PD).

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[UPDATE 19/01/12]

Grazie a Leggi Oggi ho potuto leggere l’aggiornamento della bozza (al 18 gennaio 2012) del noto ‘Decreto sulle liberalizzazioni‘.

Bene (anzi male) vi dico subito che l’art. 2, c° 1 – titolato ‘Libertà di praticare sconti‘ (presente nella precedente bozza) è stato sostituito da un generico – ‘Semplificazione e liberalizzazione di alcune modalità di promozione commerciale‘.

1. Le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate appropriate modalità semplificate di informazione ai consumatori.

Al momento la legge Levi torna totalmente in gioco! Non ci resta che confidare nel testo definitivo del decreto…

La mia intervista alla Compagnia del Libro: “L’e-book? Qui e Ora!”

L’e-book non è un ectoplasma che si materializza dal nulla sullo strumento a disposizione del lettore. Nell’era in cui sempre più ci abituiamo alle risposte improvvise e spesso anche ridondanti rispetto ai nostri effettivi bisogni, molti pensano che il libro elettronico sia la cosa più immediata del mondo, un’essenza incorporea a disposizione di un semplice clic, traendo la conclusione che anche il suo prezzo dovrebbe essere minimo se non addirittura stracciato. Ci sono persino dibattiti anche pubblici e istituzionali, lavori di organi preposti sulla questione.

Tutto questo però rischia di ignorare il lavoro e la ‘materialità’ che c’è dietro a quello che è comunque un prodotto editoriale con una cura speciale, con soluzioni tecniche adeguate e costantemente migliorabili, con una propria ‘esistenza’ non solo virtuale e che implica un’occupazione di spazi, una piattaforma che ne garantisca la distribuzione. In questa nostra intervista Marco Giacomello, cofondatore del sito www.ledita.it e blogger particolarmente versato nelle questioni che riguardano il diritto sul web ci parla di questo e di molto altro.

Fonte: TV2000

Kindle in vendita da Unieuro e Pc City

Grandi novità per il mercato italiano: Amazon ha deciso di distribuire – in esclusiva – in Italia i Kindle direttamente nei negozi Unieuro e Pc City.

Dai primi giorni dell’anno troveremo quindi l’ultimo device di casa Amazon (lo stesso modello già acquistabile on-line) sugli scaffali di Unieuro e Pc-City.

Raggiante il commento del Category Director di Pc City-Unieuro, Giuseppe Ficarra:

Con questo accordo, UniEuro conferma la propria leadership nella distribuzione di prodotti di elettronica innovativi e all’avanguardia, configurandosi come il punto di riferimento in Italia per i clienti che vogliono il meglio della tecnologia disponibile sul mercato e possibilmente prima degli altri“.

Che dire..ottime notizie che aiuteranno sicuramente la diffusione della lettura in digitale anche nel nostro paese, visto il gap culturale e tecnologico che l’Italia ha ancora per quanto riguarda il mercato dell’ e-Commerce.

A Bologna arrivano LEDITA e i BooksBlogger di #Librinnovando

Martedì 20 dicembre – a Bologna – doppia presentazione del libro/eBook La lettura digitale e il web. Alle ore 18.00 troverete il sottoscritto, Noemi Cuffia (@tazzinadi), Marta Traverso, Arturo Robertazzi, Silvia Surano e il grande eFFe allo Urban Center in Salaborsa, Piazza Nettuno n. 3. Alle 21.30 replica della presentazione presso la bellissima Caffetteria-Vineria-Libreria Zammù in Via Saragozza 32/a. Per altre informazioni visitate il sito Ledita.it.

Entrambi gli eventi saranno twittati dal nostro account @le_dita…bolognesi NON potete mancare!!!

Conferenza NEXA su Internet & Società 2011

Sabato, 17 Dicembre 2011, ore 10.00 – 18.00

Sabato 17 dicembre 2011 (ore 10.00 – 18.00) si terrà a Torino la terza conferenza NEXA su Internet & Società sul tema “Dati aperti su una Rete aperta“. I ricercatori e i fellow del Centro NEXA su Internet & Società del Politecnico di Torino ne parleranno con esperti, policy makers, professionisti, appassionati e semplici cittadini. Qui trovate il programma completo della giornata.

Per vivere l’evento su twitter cercate l’hashtag #nexa2011 oppure seguite il gruppo su gloxa.

#CGT11 – Conferenza dei Giuristi Telematici – 12 dicembre, Camera dei Deputati (Sala delle Colonne)

Martedì 12 dicembre 2011, presso la Sala Colonne della Camera dei Deputati, si terrà la Conferenza del Circolo dei Giuristi Telematici 2011, annuale appuntamento per discutere delle novità normative e giurisprudenziali in materia di nuove tecnologie.

Tra i temi che verranno affrontati: responsabilità degli intermediari, amministrazione digitale, libertà di espressione in rete, posta certificata, cloud computing, crimini informatici, professione forense, nuove tecnologie e mercato (qui trovate il programma completo).

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#LibrInnovando, il mio giorno dopo

   (il nostro hashtagtrending topics durante  buona parte della giornata)

Dopo 7 mesi di mail, incontri, tweets (tanti anzi tantissimi), conversazioni su skype, viaggi a Milano, Bologna, Firenze..ce l’abbiamo fatta: #LibrInnovando 2011, 25 Novembre, IED, Milano. In questi mesi le richieste di iscrizione hanno superato ogni aspettativa..alla fine quasi 500 – un numero fantastico per un evento che parlava di Editoria Digitale ed ebooks.

Un progetto nato dalle menti di 6 persone che nel tempo hanno stretto un fantastico rapporto: Nicola Cavalli, Marco Giacomello, Stefano Soranna, Salvatore Nascarella, Alessandro Gallo e Marilù Manzolillo.

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Evento: “The End of Cash”

In arrivo la Smart Pass di Vodafone, per effettuare pagamenti tramite NFC

Oggi pomeriggio sarò a Milano per The End of Cash – dove verrà presentato Vodafone Smart Pass, il nuovissimo sistema di pagamento contactless by Vodafone.

Il panel di relatori – moderati da Filippo Pretolani - è davvero speciale:

Stefano Quintarelli (responsabile Digital Media del Sole 24 Ore);

Vladimiro Mazzotti (H-Farm);

Luca Fantacci (Università Bocconi).

L’evento verrà trasmesso anche in live streaming sul sito Vodafone Lab.