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"Tra vent’anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Esplorate, sognate." (M.Twain)

Lo stato dell’arte del diritto sull’editoria digitale: occhio..cambia il ‘contenitore’!

Credit [Flickr - CC BY 2.0]

Il mondo dell’editoria sta attraversando in questi anni il cambiamento più rilevante dall’invenzione della stampa a caratteri mobili di Johann Gutenberg (XV secolo). L’avvento del digitale anche in questo settore – considerato intoccabile sino a pochi anni fa – sta rivoluzionando logiche, classificazioni e certezze comuni.

Le modifiche non riguardano solo la tecnica di riproduzione, ma anche le strutture e le forme del supporto con il quale il lettore fruisce delle informazioni.

Internet e le tecnologie dell’informazione hanno così mutato il ruolo che gli attori tradizionali si erano conquistati nel mercato delle informazioni e oggi, chi legge, guarda o ascolta entra in concorrenza con l’autore o l’intermediario creando nuove espressioni culturali in quella che viene definita remix culture.

I singoli individui, da meri fruitori passivi, sono diventati attivi creatori di nuova cultura e conoscenza.

Il fenomeno dei libri digitali (c.d. eBooks), sorto negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni ’90 del secolo scorso, è giunto in Italia solo da pochi anni e le relative quote di mercato (rispetto al tradizionale libro cartaceo) sono ancora molto limitate.

L’analisi delle società dove il fenomeno eBooks si è già sedimentato, hanno però dimostrato come le possibilità offerte dagli eBooks siano enormi ed in grado di modificare abitudini, modelli consolidati e convinzioni del mercato editoriale.

Il mondo del diritto, completamente travolto da queste novità, sta cercando rifugio in categorie dogmatiche e forme di tutela create per il mondo cartaceo off-line, senza tener conto che queste NON sono sempre adattabili tout court al fine di disciplinare fenomeni diversi.

Si deve dunque considerare che è necessario ripartire da zero utilizzando nuove basi e nuove visioni, partendo da concetti come quelli di dematerializzazione e di destatualizzazione.

Il framework giuridico italiano non fa purtroppo eccezione e si dimostra inadeguato e non al passo con i tempi. L’articolato di norme che regola il diritto d’autore nostrano, e di conseguenza anche i contratti editoriali, risale al 1941 (l. 22 aprile 1941, n. 633).

La prima risposta del mondo del diritto alla richiesta degli editori/autori di una disciplina del fenomeno dei libri digitali è stata quella di tentare mere trasposizioni del classico contratto di edizione – disciplinato dagli artt. 118 ss. della l. n. 633/1941 e avente ad oggetto il trasferimento all’editore del diritto di “pubblicare per le stampe” – al nuovo mondo digitale.

L’effetto è stato, ed è attualmente, disastroso. I due “prodotti” (libro cartaceo ed eBook) hanno infatti caratteristiche ontologiche e giuridiche diverse, e cercare di “adattare” un contratto di edizione per le stampe alla pubblicazione di un eBook, vincolandosi alla disciplina all’uopo prevista dalla legge sul diritto d’autore del 1941 è operazione senza senso e giuridicamente pericolosa.

In primis perché l’eBook viene ad esistenza in modo differente dal libro cartaceo – cambiano alcuni dei soggetti della filiera produttiva (v. addetti all’editing digitale, personale specializzato nella conversione del testo nel formato standard degli e-books – il c.d. ePub) e distributiva (v. piattaforme di distribuzione digitali, piattaforme di auto-pubblicazione) – si trasformano e si modificano costi, processi, prospettive e tempi.

Cambia inoltre il concetto di promozione e di marketing dei libri digitali che possono essere condivisi in maniera eguale tra editore ed autore, modificando responsabilità e tutele che il diritto d’autore classico pone nei confronti di chi pubblica un libro cartaceo;

In secondo luogo perché contratti editoriali per la pubblicazione di eBooks mutuati sic et simpliciter dalle logiche che vigono nel mondo della carta possono portare a nullità dello stesso contratto.

Si pensi infatti all’art. 122 della l. n. 633/1941 il quale prevede che:

«il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità dello stesso».

Questa norma prevede che ogni contratto di edizione debba contenere al suo interno una clausola che indichi in maniera specifica il “numero minimo di copie” che dovranno essere stampate a pena di nullità dell’intero contratto di edizione, norma oggettivamente inapplicabile al mondo dei libri digitali, dove nulla viene stampato e tutto rimane in formato digitale.

Altro esempio calzante è dato dall’inapplicabilità del principio di esaurimento del diritto di distribuzione (previsto dall’art. 17 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941) ai libri digitali, in quanto lo stesso non si applica in caso di:

«messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera».

Clausole di analoga natura sono inapplicabili al mondo dell’editoria digitale ed il diritto non può che prenderne atto, ripensando la struttura dei contratti tipici dedicati a questo settore dell’industriale culturale.

Testo tratto dal mio capitolo del libro “La lettura digitale e il web” [Ledizioni 2011].

Qui il primo post della serie ‘Diritto d’Autore e Editoria Digitale’ -

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